Passare al contenuto principale

Comunicato stampaPubblicato il 27 maggio 2026

Controllo delle esportazioni: agevolazioni per tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS

Berna, 27.05.2026 — Il 27 maggio 2026 il Consiglio federale ha deciso di estendere a tutti gli Stati dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) le agevolazioni sul materiale bellico per gli affari con l’estero, previste dalla legislazione svizzera in materia di controllo delle esportazioni, nonché di adeguare gli allegati di tre ordinanze. Dal 1° luglio 2026 i nuovi Stati che ora compaiono negli allegati beneficeranno delle stesse regole valide per la maggior parte degli Stati dell’UE e per la Norvegia (EFTA).

Il Consiglio federale ha deciso di aggiornare l’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB), l’allegato 7 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) e l’allegato 34 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, a decorrere dal 1° luglio 2026. Negli allegati sono stati aggiunti l’Islanda (Stato AELS) e gli Stati dell’UE Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia e Slovenia. Di conseguenza, dal 1° luglio 2026 tutti gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) potranno beneficiare di agevolazioni in materia di controllo delle esportazioni (v. riquadro).

Già oggi tutti gli Stati membri dell’UE applicano gli elenchi di beni armonizzati a livello internazionale in virtù dei regolamenti dell’UE e rispettano gli stessi principi di controllo delle esportazioni della Svizzera, ai quali aderisce anche l’Islanda.

L’aggiornamento degli allegati, inoltre, chiarisce la situazione di partenza in vista del referendum previsto per l’autunno 2026. Il 19 dicembre 2025 il Parlamento aveva infatti approvato una revisione della legge sul materiale bellico (LMB), in cui si prevede, tra l’altro, che uno Stato partner elencato nell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB) possa ricevere materiale bellico anche se coinvolto in un conflitto armato, a condizione che non lo utilizzi nel conflitto e che ciò sia in conformità con il diritto di neutralità, i diritti umani e altri impegni internazionali della Svizzera.

Attuali agevolazioni in materia di controllo delle esportazioni:

L’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico concede le seguenti agevolazioni:

·         non occorre alcuna autorizzazione specifica per la mediazione o il commercio di materiale bellico;

·         non occorre alcuna autorizzazione specifica per la conclusione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», o il conferimento di diritti sugli stessi beni;

·         possibilità di rilasciare un’autorizzazione generale di transito;

·         di norma, rinuncia a una dichiarazione di non riesportazione per l’esportazione di componenti o assemblaggi, purché il loro valore di fabbricazione rispetto al materiale bellico finito sia inferiore al 50 per cento;

·         rinuncia a una verifica sul posto del materiale bellico proveniente dalla Svizzera e quindi rinuncia a inserire una clausola corrispondente nella rispettiva dichiarazione di non riesportazione.

L’allegato 7 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego contiene l’elenco degli Stati per i quali è necessario il rilascio di un’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione per beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali, nonché per beni soggetti a controlli nazionali.

L’allegato 34 dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina contiene l’elenco degli Stati verso i quali è consentita la fornitura di beni da incorporare in altri beni. Per esempio è previsto che per i beni destinati a essere incorporati in un bene d’armamento e i cui costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene d’armamento finito,

·         non si applica l’embargo sui beni d’armamento, se si tratta di beni d’armamento;

·         non si applicano divieti e obblighi di autorizzazioni, se si tratta di beni utilizzabili a fini civili e militari, di beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, di beni e tecnologie per la navigazione marittima oppure di carboturbi e additivi per carburanti.