Il Consiglio federale respinge l’Iniziativa sulla piazza finanziaria
Berna, 12.08.2026 — Il Consiglio federale raccomanderà al Parlamento di respingere l’Iniziativa popolare «Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)» senza presentare un controprogetto diretto o indiretto. Questo è quanto ha deciso nella sua seduta del 12 agosto 2026. L’Esecutivo si adopera già a favore di un orientamento ecologicamente sostenibile della piazza finanziaria svizzera e ritiene discutibili, nel contesto internazionale, i divieti aggiuntivi richiesti dall’Iniziativa.
L’obiettivo dell’Iniziativa popolare «Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)» è sancire in maniera vincolante nella Costituzione l’orientamento ecologicamente sostenibile della piazza finanziaria svizzera. Essa esige che i partecipanti svizzeri al mercato finanziario orientino le loro attività aventi ripercussioni sull’ambiente all’estero verso gli obiettivi internazionali in materia di clima e biodiversità lungo l’intera catena del valore. A tal fine, l’iniziativa intende vietare ai partecipanti svizzeri al mercato finanziario di fornire prestazioni in materia di finanziamento o di assicurazione volte a sviluppare e promuovere nuovi giacimenti di energie fossili o incrementare lo sfruttamento di quelli esistenti. Per l’attuazione di tali disposizioni essa richiede inoltre l’istituzione di un’autorità di vigilanza con competenze decisionali e sanzionatorie.
Nella seduta odierna, il Consiglio federale ha deciso di raccomandare di respingere l’Iniziativa sulla piazza finanziaria senza presentare un controprogetto diretto o indiretto. È dell’avviso che il diritto vigente come pure la propria politica climatica e in materia di mercati finanziari sono già sufficienti per conseguire l’obiettivo di politica climatica perseguito dall’iniziativa e che, pertanto, non è necessaria alcuna regolamentazione supplementare.
La legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica impone infatti alla Svizzera di raggiungere entro il 2050 l’obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero, basato a sua volta sull’obiettivo di temperatura concordato a livello internazionale. In essa sono già sanciti gli obiettivi di riduzione per i settori economici e l’orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima. L’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, entrata in vigore nel 2024, esige che tutte le grandi imprese, istituti finanziari inclusi, elaborino tra l’altro un piano di transizione paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera. Nel piano di transizione le imprese devono, da un lato, descrivere il rischio finanziario che sostengono perseguendo attività che influiscono sul clima in Svizzera e all’estero, dall’altro fornire informazioni sull’impatto che tali attività hanno sul clima. Inoltre, sono tenute a indicare i propri obiettivi di riduzione per quanto concerne le emissioni di gas serra dirette e indirette nonché a spiegare in che modo intendono conseguirli. Oltre a queste disposizioni già in vigore, per i piani di transizione degli istituti finanziari sono in fase di definizione requisiti minimi specifici per orientare i flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima. Infine, già nel dicembre del 2022 il Consiglio federale aveva stabilito nel suo rapporto «Sustainable Finance» una serie di misure volte a garantire una piazza finanziaria sostenibile.
In sintesi, si può affermare che gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa, come l’orientamento dei flussi finanziari, gli obblighi in materia di rendicontazione e i piani di transizione, sono già disciplinati dal diritto vigente e previsti dagli sviluppi normativi in corso. Secondo il Consiglio federale, gli elementi dell’iniziativa che vanno oltre questi obiettivi non sono opportuni, considerate la loro dubbia efficacia e le sfide legate alla loro attuazione. Tra questi rientrano:
- l’orientamento delle attività aventi ripercussioni sull’ambiente all’estero verso obiettivi in materia di biodiversità: fintantoché non saranno stati stabiliti standard chiari, verificabili e adottati anche a livello internazionale, un obbligo immediato – per i partecipanti al mercato interessati – di orientare le proprie attività verso obiettivi in materia di biodiversità comporta costi e incertezze;
- i divieti di fornire prestazioni in materia di finanziamento o di assicurazione: qualora in Svizzera venissero introdotti dei divieti, è molto probabile che simili prestazioni verrebbero fornite da offerenti con sede all’estero, rendendo discutibile l’efficacia di tali misure;
- l’introduzione di nuovi meccanismi di vigilanza e di sanzione: ciò comporterebbe un aumento dei costi di esecuzione e di regolamentazione. Le spese per l’istituzione di un’autorità di vigilanza dovrebbero essere sostenute dalla Confederazione o finanziate mediante emolumenti;
- i partecipanti svizzeri al mercato finanziario interessati: oltre a banche, assicurazioni e istituti finanziari, l’iniziativa si rivolge agli istituti di previdenza e a quelli di assicurazione sociale. Essa potrebbe pertanto incidere anche sul margine di discrezionalità e sulla responsabilità degli istituti nelle decisioni riguardanti gli investimenti, nonché sul loro portafoglio di investimenti.
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare il pertinente messaggio entro il 16 aprile 2027.
